S T A T U T O
ARTICOLO n° 1 - Denominazione Sigla e Sede
Associazione per la Naturopatia denominata “Associazione Italiana per la Naturopatia” (in sigla “A.I.N.”), d’ora innanzi chiamata semplicemente “Associazione”.
Con delibera del Comitato Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie succursali, sedi amministrative in tutta la regione Marche e/o in Italia e/o all’estero.
L’Associazione ha sede in Urbino (PU), via dei Gelsi, 2, ed agisce all’interno del territorio della regione Marche e/o Nazionale, Europeo ed Internazionale.
ARTICOLO n° 2 - Scopi
L’Associazione è libera ed indipendente, è apolitica, apartitica e senza fini religiosi; non ha scopi di lucro né finalità speculative di alcun genere.
Essa ha per scopi:
a) la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa, attività od istituzione volta al miglioramento della salute e della condizione umana finalizzata al rispetto e alla difesa di quanto imposto dall’etica;
b) l’associazionismo dei professionisti e di rappresentarne e difenderne gli interessi, nell’ambito della Naturopatia.
In particolare ha per obiettivi:
- promuovere lo studio e la ricerca, la formazione, sia direttamente o attraverso la collaborazione con enti pubblici o soggetti privati italiani o stranieri, anche nell’ambito della cooperazione internazionale, negli ambiti delle medicine naturali (o medicine e pratiche non convenzionali nella salute e nella prevenzione);
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e la promozione della ricerca anche nel quadro della cooperazione internazionale, sulle malattie che più gravemente colpiscono l’uomo;
- la ricerca, lo studio, la progettazione e l'attuazione di collaborazione con Istituti ed enti di ricerca, con le università ed ogni organismo che svolga attività finalizzate al progresso tecnologico ed alla ricerca scientifica nel campo delle medicine naturali, della prevenzione e del benessere;
- la diffusione della Naturopatia, promuovendone e coltivandone lo studio e la pratica della formazione continua, mediante l’organizzazione di corsi, convegni e di altre attività rivolte all’informazione ed alla formazione delle categorie professionali interessate;
- la diffusione tra il pubblico di notizie tecniche, opere di cultura ed informazione, attraverso forme di assistenza capillare, convegni, seminari e mezzi informativi, telematici e audiovisivi e a tal fine l’Associazione potrà promuovere altresì la pubblicazione e la promozione di riviste ed opere a carattere scientifico, con la collaborazione di esperti e di altre istituzioni;
- la promozione e la creazione di centri di studio e di ricerca, promuovendo e controllando corsi di formazione, di aggiornamento di formazione continua (ECM) in collaborazione con Istituti ed Enti pubblici e privati;
- la promozione e la creazione di scuole con annessi centri di educazione e di promozione della salute. Ogni utile d’esercizio, derivante da attività imprenditoriali accessorie o da altre forme di autofinanziamento sarà comunque destinato al perseguimento dei fini istituzionali; l’Associazione potrà pertanto esercitare, previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni attività, anche imprenditoriale, necessaria ed opportuna per il proprio autofinanziamento;
- di garantire la professionalità dei propri iscritti, istituendo un esame d’ingresso a cadenza annuale ed il mantenimento di qualificata professionalità, con verifiche attraverso la formazione continua, con l’istituzione di una commissione scientifico didattica;
- la promozione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile dei danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
- di svolgere ogni attività funzionale al raggiungimento degli scopi sopra menzionati.
ARTICOLO n° 3 - Durata
La durata dell’ associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
ARTICOLO n° 4 - Patrimonio dell’ Associazione
Il patrimonio dell’ associazione è costituito da: a) tutti i beni materiali e immateriali di cui essa è titolare;
b) da ogni altro diritto o rapporto ad essa facente capo;
c) lasciti e donazioni che l’associazione avesse conseguito o conseguisse in futuro, per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite derivanti da esse dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o donatore;
d) dai conferimenti dei soci e dalle entrate per attività proprie.
ARTICOLO n° 5 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Presidente predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio passato e quello preventivo dell’esercizio successivo, nel quale dovranno essere previsti i mezzi di finanziamento dell’attività dell’Associazione nonché la relazione ai bilanci stessi. Il tutto dovrà essere presentato entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale (cioè entro il 30 aprile di ogni anno) al quale si riferisce il bilancio consuntivo.
ARTICOLO n° 6 - Tipologia dei Soci
Gli Associati si distinguono in:
• ASSOCIATI FONDATORI
• ASSOCIATI ORDINARI
• ASSOCIATI SOSTENITORI
• ASSOCIATI ONORARI
1 - Associati Fondatori - sono Associati Fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
2 – Associati Ordinari - sono Associati Ordinari le persone fisiche, che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse, previo superamento dell’esame iniziale (Registro Italiano Naturopati), nel caso trattasi di Naturopati professionisti, dietro loro richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo.
Sono associati ordinari, altresì, le persone giuridiche sia pubbliche che private, gli Enti e le organizzazioni di qualsiasi genere, che siano in grado di concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi sociali e che vengano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso la persona giuridica, l’Ente o l’Organizzazione ammessa quale associato ordinario, dovrà essere rappresentata da una persona fisica indicata nella domanda di ammissione. Ogni mutamento della persona fisica designata dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo, anche al fine di un valido esercizio di voto, almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea ordinaria.
Gli associati ed i rappresentanti designati dalle persone giuridiche, Enti o Organizzazioni devono possedere requisiti di affidabilità, onorabilità e moralità (con particolare riguardo anche ad eventuali condanne penali, a carichi pendenti, fallimenti, protesti e simili). Il numero degli associati è illimitato.
3 - Associati sostenitori: sono Associati sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti e le Organizzazioni di qualsiasi genere ammesse all’Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo e che abbiano contribuito personalmente o finanziariamente a sostegno delle attività promosse dall’Associazione.
4 - Associati Onorari: sono Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche che verranno ammesse dall’Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo e che si siano distinte per meriti particolari nei settori di Attività dell’Associazione.
Gli associati onorari e sostenitori non sono tenuti alle quote associative e non hanno diritto di voto all’Assemblea degli associati.
ARTICOLO n° 7 - Ammissione dei soci
Per l’ammissione ad associato ordinario (o di associato ordinario professionista) deve essere presentata domanda al Consiglio Direttivo con l’indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, professione, codice fiscale, estremi di un documento e la dichiarazione di conoscenza ed osservanza del presente statuto e di eventuali regolamenti e del codice deontologico sottoscritta dal richiedente, nonché dichiarazione resa sotto propria responsabilità attestante di essere in possesso dei requisiti richiesti previsti dal precedente art. 5 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda d’ammissione. L’ammissione ha effetto dalla data della delibera. La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione.
La dichiarazione di recesso va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO n° 8 - Decadenza soci
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi: a) per decesso; b) per recesso; c) per delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione viene pronunciata: 1) per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, da eventuali regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo o da altri atti legittimamente posti in essere dagli organi sociali; 2) per il venir meno dei requisiti per l’iscrizione all’Associazione previsti dall’art. 5 del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; 3) per accertati motivi di incompatibilità.
ARTICOLO n° 9 - Obblighi dei soci
Gli associati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi ordinari e straordinari, hanno diritto di frequentare i locali, di partecipare ai programmi ed all’attività dell’Associazione e dei suoi organi, nonché alle manifestazioni indette dai medesimi.
Essi sono tenuti: a) all’osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni del codice deontologico, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali; b) al pagamento delle quote sociali stabilite dagli organi competenti; c) al versamento di eventuali contributi previsti per i programmi e servizi cui aderiscono. Le somme versate per quote sociali o contributi sociali per i programmi e servizi facoltativi non sono rimborsabili in nessun caso.
ARTICOLO n° 10 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle somme versate per quote e contributi sociali;
b) da eventuali contributi e finanziamenti degli associati o di terzi, da lasciti e donazioni;
c) da eventuali contribuzioni o sussidi dello Stato o da altri Enti;
d) da ogni altro provento, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti, ivi compresi eventuali residui attivi od avanzi di gestione di precedenti esercizi.
ARTICOLO n° 11 - Esercizio Finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, che viene presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno. Eventuali residui attivi rimarranno a disposizione per iniziative di carattere culturale o formativo.
ARTICOLO n° 12 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Presidente;
3) il Vice Presidente;
4) il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo diversa deliberazione dell’Assemblea all’atto della nomina o successivamente.
ARTICOLO n° 13 - Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari e fondatori in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ordinari e straordinari. Gli associati onorari e sostenitori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea, assunte in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente approvati, vincolano tutti gli associati, anche se assunti, dissenzienti e non aventi diritto, alla loro osservanza.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Può tenersi nella sede sociale od altrove, in modalità “in presenza” o “da remoto”.
Essa deve essere convocata dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea stessa.
La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, entro 5gg. lavorativi, dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO n° 14 - Deleghe e maggioranze
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta con l’indicazione dell’ordine del giorno. Sono validi i conferimenti di non più di tre deleghe ad un unico associato.
Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la legittimazione all’intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe, dirigere e presiedere le riunioni.
La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente dell’Associazione; in sua mancanza, al Vice Presidente; mancando anche quest’ultimo, a persona nominata dall’Assemblea medesima.
Ogni associato fondatore od ordinario ha diritto ad un voto. Sono ammessi al voto anche gli associati che ricoprono cariche sociali ad eccezione delle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
Per il calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le riunioni devono essere trascritte su apposito verbale redatto ai sensi dell’art.28.
Le votazioni avvengono a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale, per via telematica, in forma palese o segreta. Le delibere assembleari devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro venti giorni decorrenti dalla data della loro assunzione. Le votazioni per elezioni a cariche sociali e per le designazioni di incarichi o commissioni, avvengono in forma palese, salvo diversa determinazione presa a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO n° 15 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro il 30 Aprile, se avviene in prima convocazione.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati, presenti o per delega, aventi diritto al voto. Nelle votazioni per la nomina delle cariche sociali, non raggiungendosi la maggioranza, si procede seduta stante al ballottaggio fra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
ARTICOLO n° 16 - Compiti dell’Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria delibera:
a) l’approvazione degli indirizzi generali di attività dell’associazione indicati dal Consiglio Direttivo; b) l’approvazione dei bilanci e delle relazioni del Consiglio; c) la nomina delle cariche sociali; d) l’ammissione degli associati onorari e sostenitori; e) su ogni altro argomento ad essa sottoposto.
ARTICOLO n° 17 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art.13 . Essa è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione di due terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione senza limite minimo al numero di associati presenti o rappresentati per delega.
Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega.
Per le delibere sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio e per la revoca del Presidente occorre il voto favorevole di più di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
ARTICOLO n° 18 - Compiti dell’assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo,
b) sull’eventuale scioglimento dell’associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
c) sull’eventuale fusione od unione con altri enti od associazioni.
ARTICOLO n° 19 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente che ne sono membri di diritto, nonché da almeno altri tre consiglieri e comunque in numero dispari. Possono essere eletti alla carica di consigliere gli associati fondatori o gli associati ordinari iscritti da almeno cinque anni. Solo in mancanza di candidati con i requisiti previsti dal precedente comma del presente articolo potrà procedersi all’elezione di altri associati candidati. Il Presidente può attribuire liberamente le funzioni di Tesoriere anche ad un soggetto esterno all’associazione stessa.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione, secondo i criteri sopra indicati, nella prima assemblea ordinaria o straordinaria successiva.
I consiglieri così eletti restano in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
ARTICOLO n° 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od altrove, in “modalità in presenza” o “da remoto”. Le riunioni sono convocate, a cura del Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, almeno tre giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, ovvero mancando anche quest’ultimo, da un altro Consigliere eletto seduta stante.
Per la regolare costituzione del Consiglio, se regolarmente convocato, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; i Consiglieri ingiustificatamente assenti per oltre quattro riunioni consecutive decadono dalla carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO n° 21 - Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio deliberare: a) sulla individuazione degli indirizzi generali di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; b) su ogni modalità attuativa necessaria od opportuna per l’esecuzione degli stessi;
c) sulle proposte di modifiche statutarie da presentare all’Assemblea;
d) sulla proposizione di azioni giudiziarie ed amministrative, sulla resistenza alle liti e per ogni proposta transattiva;
e) sull’ammissione e sull’esclusione degli associati per le cause previste dal presente statuto. A tale ultimo scopo il Consiglio Direttivo potrà procedere alla revisione della lista dei soci e potrà richiedere agli iscritti ogni certificazione che si rendesse necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
f) sulla nomina di procuratori stabiliti dall’Associazione;
g) sui compensi spettanti agli associati incaricati dell’attuazione delle singole iniziative;
h) sul conferimento di eventuali incarichi professionali necessari per la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e di consulenza del lavoro di pertinenza dell’associazione;
i) sulla determinazione dell’ammontare della quota sociale annuale, dei contributi straordinari nonché sulla determinazione dell’ammontare dei contributi sociali per i servizi facoltativi;
j) su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente o ad altro dei suoi membri. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo redigere i regolamenti interni ed ottemperare alla tenuta del libro degli associati.
ARTICOLO n° 22 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Spettano al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
b) la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
c) il rilascio di procure alle liti ad avvocati e procuratori, di procure speciali per singoli atti o per categorie di atti;
d) l’esecuzione delle delibere del Consiglio;
e) la proposta per l’assunzione ed il licenziamento di eventuali dipendenti;
f) la nomina del Tesoriere ove non eserciti direttamente le funzioni;
g) l’esercizio in via d’urgenza dei poteri del Consiglio, salvo ratifica del medesimo, nella prima riunione successiva.
ARTICOLO N° 23 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati.
In caso di urgenza, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assente o impossibilitato, in tutte le funzioni previste dal precedente art. 22, previa esibizione di idonea delega del Presidente.
ARTICOLO n° 24 - Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese in relazione alle risultanze del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, alle deliberazioni del Consiglio ed alle disposizioni del Presidente. Egli firma congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, in base alle decisioni del Presidente stesso, o chi per esso, gli ordinativi di incasso e pagamento e predispone il conto consuntivo annuale da sottoporre all’esame del Consiglio. Sono altresì affidate al tesoriere le relazioni di ordine amministrativo per i vari Enti sovventori e pubblici.
ARTICOLO n° 25 - Le Revoche
Il Presidente resta in carica sino a revoca o dimissioni. La revoca spetta all’Assemblea con le maggioranze previste dall’art. 17 del presente statuto.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni dalla data della nomina e le persone nominate a ricoprirle sono sempre rieleggibili.
ARTICOLO n° 26 - Verbali dell’Assemblea
Sulle riunioni dell’Assemblea è redatto e sottoscritto un verbale, da un segretario nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Tale verbale verrà trascritto su apposito libro.
ARTICOLO n° 27
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si fa riferimento alle vigenti norme in tema di associazioni.
ARTICOLO n° 28
La prima nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.